In caso di testamento (e se c’è un legato, c’è un testamento), nell’ipotesi di lesione della quota riservata ai legittimari (gli unici che possono agire per riduzione), si riducono prima le disposizioni testamentarie, in proporzione e senza distinguere tra legati e disposizioni ereditarie, e poi le donazioni, a cominciare dalla più recente.
Il che si evince dalla lettura combinata degli articoli 554, 555 e 558 del codice civile.
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