Ludmilla Karadzic

Dopo la settima rata non pagata per ciascuna delle carte revolving in suo possesso, il creditore insoddisfatto potrà unilateralmente decretare la risoluzione del contratto e la Decadenza dal Beneficio del Termine, intimando al debitore inadempiente il rimborso del credito vantato in unica soluzione.

Seguiranno decreto ingiuntivo e precetto con l’ordine di pagare la somma ingiunta in dieci giorni: qualora persistesse l’inadempimento, il creditore potrà avviare azione esecutiva di pignoramento dello stipendio erogato dal datore di lavoro. La circostanza per cui sulla busta paga già gravano cessione del quinto e prestito delega è irrilevante.

La buona notizia è che solo il primo fra i due eventuali creditori procedenti nell’azione esecutiva di pignoramento potrà ottenere il quinto dell’importo stipendiale percepito dal debitore, considerato al netto degli oneri fiscali e contributivi nonché al lordo di cessione e delega.

Il creditore intervenuto in ritardo nel pignoramento dello stipendio dovrà attendere che sia stato rimborsato il precedente credito azionato prima di beneficiare della trattenuta in busta paga operata dal datore di lavoro.


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