Naturalmente, al momento deve continuare a pagare le rate, se non vuole passare dalla ragione al torto: nemmeno può tenersi l’auto di cortesia che, peraltro, non è intestata a lei e comporterebbe il reato di appropriazione indebita con tutte le conseguenze del caso. Mentre lasciando l’auto acquistata presso il concessionario, rischierebbe di vedersi addebitate anche le spese di custodia: oltre al danno, la beffa.
Il consumatore decade dai diritti che la legge gli riserva in tema di garanzia a fronte di difetti del bene acquistato, se non denuncia al venditore il difetto entro il termine di due mesi dalla data in cui il difetto stesso è emerso. La denuncia non e’ necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o lo ha occultato (articolo 132 del codice del consumo).
Avendo denunciato i vizi riscontrati via pec, e avendo evidentemente il concessionario riconosciuta l’esistenza del difetto visti i tentativi (rivelatisi vani) di rimediare, lei potrà procedere in giudizio abbastanza celermente, ex articolo 130 del codice del consumo, citando in giudizio la concessionaria e chiedendo al giudice di riconoscere il suo diritto, in qualità di consumatore, alla sostituzione del bene acquistato, oppure alla risoluzione del contratto o alla riduzione del prezzo (ma queste due opzioni sono difficilmente praticabili laddove l’acquisto sia stato finanziato da terzi) dal momento che, come nella fattispecie, il tentativo di eliminazione del vizio non è andato a buon fine e la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato ulteriori inconvenienti al consumatore.
L’alternativa è quello di “abbracciare la croce” e tenersi il rumore metallico.
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