Giuseppe Pennuto

Il mancato aggiornamento, dopo l’acquisto di un veicolo usato da un privato, della carta di circolazione e del Certificato Di Proprietà Digitale (CDDO) entro il termine di sessanta giorni determina l’applicazione di sanzioni monetarie e il ritiro della carta di circolazione in caso di controllo su strada.

Infatti, l’articolo 94 del codice della strada dispone che, iIn caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell’usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata dall’acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell’atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione di trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all’emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà.

L’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su richiesta avanzata dall’acquirente provvede all’emissione e al rilascio di una nuova carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti intervenuti.

Chi non osserva le disposizioni stabilite nell’articolo 94 del codice della strada in commento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 705 a euro 3.526. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto l’aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 353 a euro 1.762.

La carta di circolazione viene ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni ed è inviata all’ufficio della Direzione centrale della MCTC, che provvede al rinnovo dopo l’adempimento delle prescrizioni omesse.

Pertanto, quando si acquista un veicolo usato, entro sessanta giorni dall’autentica della firma sull’atto di vendita bisogna registrare il passaggio di proprietà all’ufficio provinciale dell’ACI – Pubblico Registro Automobilistico (PRA), che rilascerà il certificato di proprietà aggiornato, ed è, altresì, necessario richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione all’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile.

Il mancato passaggio di proprietà all’ufficio provinciale ACI (PRA) determina l’applicazione di sanzioni amministrative per l’acquirente e conseguenze sul piano civile e fiscale per il venditore rimasto intestatario al PRA per l’inadempienza dell’acquirente.

Infatti, fino a quando non viene registrato al PRA il passaggio di proprietà, il precedente proprietario risulta ancora intestatario del veicolo e può essere chiamato a rispondere delle conseguenze derivanti dal presunto possesso del veicolo. Per esempio: danni provocati a cose o persone, tassa automobilistica (bollo auto) non versata, contravvenzioni al Codice della Strada.

Il venditore, in questo caso, può richiedere la registrazione al PRA a tutela del venditore oppure ricorrere al giudice.


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