Andrea Ricciardi

La normativa vigente prevede che, per fruire delle agevolazioni prima casa destinata ad abitazione principale l’acquirente debba dichiarare nell’atto di acquisto di non essere titolare esclusivo, o in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare e, inoltre, di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni cosiddette prima casa.

Entrambe le dichiarazioni appena sopra riportate, fanno riferimento ad altra casa di abitazione: pertanto, i requisiti richiesti si riferiscono alla titolarità esclusiva di altro immobile abitativo nel Comune in cui è situato l’immobile da acquistare o alla titolarità di altro immobile abitativo acquistato su tutto il territorio nazionale con le medesime agevolazioni e non alla titolarità di unità immobiliari censite in categorie diverse da quelle abitative, ancorché acquistate fruendo dell’agevolazione prima casa.

Se ne ricava che la proprietà di altra unità immobiliare censita in una categoria diversa da quelle abitative (il garage C/6), nel Comune di residenza, dove si intende acquistare l’unità da destinare ad abitazione principale, non costituisce motivo ostativo ai fini della concessione del beneficio fiscale per l’acquisto dell’abitazione.

I due immobili, quello posseduto di categoria C/6 (pertinenza) e quello da acquistare di categoria A (abitativo), presentano, infatti, natura e destinazione d’uso diverse.

Ad ogni modo, va ricordato che, comunque, l’immobile da acquistare non può avere categoria catastale A1, A8 o A9.


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