Non abbiamo soluzioni sostanzialmente diverse da quelle prospettate: tuttavia ci sfugge la fattibilità di quella ipotizzata in base alla quale se il coniuge superstite debitore rinuncia all’eredità, e i figli accettano, i creditori non possono obbligare il rinunciante ad accettarla.
L’articolo 524 del codice civile dispone che se taluno rinunzia, benché senza frode, a un’eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti. Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia.
Da ultimo possiamo aggiungere che se il coniuge separato non debitore, lascia testamento assegnando al coniuge separato debitore il solo diritto di abitazione, ai creditori risulta pressoché inibita qualsiasi azione surrogatoria finalizzata alla riduzione delle disposizioni testamentarie in favore dei coeredi figli per lesione della legittima spettante al coniuge superstite (si consulti, a proposito, questo articolo)
Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.