Paolo Rastelli

Come è noto, i Comuni, e le Regioni, possono scegliere se affidare la riscossione coattiva delle proprie entrate (sanzioni amministrative, in specie per violazione al Codice della strada, tributi locali, tassa automobilistica) ad Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) oppure provvedere autonomamente tramite propri uffici o società delegate, attraverso lo strumento dell’ingiunzione fiscale (diverso dalla cartella esattoriale) regolato dal Regio Decreto 639/1910.

Secondo l’articolo 2 del Regio Decreto appena citato, la riscossione coattiva comincia con la ingiunzione, la quale consiste nell’ordine, emesso dal competente ufficio dell’ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la soma dovuta. Il successivo articolo 3 dispone poi che avverso l’ingiunzione fiscale si può proporre opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria. La giurisprudenza della Corte di cassazione ha successivamente stabilito per i debiti di natura tributaria la competenza del giudice tributario ed ha allungato a 60 giorni il termine per opporsi o pagare – si consulti, a tale proposito, la sentenza 29/2016.

L’ufficiale giudiziario, o il messo comunale, deve restituire all’Ufficio emittente l’originale ingiunzione, munita del certificato di eseguita notifica. La legge 265/1999, all’articolo 10 ha poi ammesso, per l’ingiunzione fiscale, anche la notifica diretta via posta.

Sull’ingiunzione fiscale può essere consultata questa sezione del sito.

Fatta questa breve premessa circa l’ingiunzione fiscale, va rilevato che il decreto legge 34/2019 (misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), entrato in vigore il primo maggio 2019, all’articolo 15 prevede che le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni – con riferimento alle entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del Regio decreto 639/1910, notificati, negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione locali – potranno stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l’esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, daranno notizia dell’adozione dell’atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.

Le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni che volessero adottare un provvedimento di definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali notificate dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, dovranno indicare il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2021; le modalità con cui il debitore potrà manifestare la propria volontà di avvalersi della definizione agevolata; i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi; il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.


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