Ludmilla Karadzic

La riscossione dei canoni di locazione di un bene ereditario comporta accettazione tacita dell’eredità: ne discende che essi non potrebbero essere, comunque, riscossi dal coerede che intende rinunciare.

Quindi, in attesa della pronuncia giudiziale, i canoni di locazione possono essere riscossi da un coerede che intenda accettare oppure, per garantire il conduttore ed il creditore del rinunciante, fatti accreditare su un conto corrente congiuntamente intestato ai coeredi che intendono accettare ed al soggetto che dovrebbe subentrare per rappresentazione.

Peraltro, il blocco dei canoni di locazione costituirebbe un vulnus inaccettabile per i coeredi che intendono accettare, dal momento che, in ogni caso, al creditore procedente contro il debitore erede rinunciante, spetterebbe solo una quota del canone di locazione. Il giudice adito, su istanza del creditore procedente, potrebbe, al massimo, disporre, nelle more del giudizio, il versamento di parte del canone di locazione su un deposito infruttifero cauzionale.


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