Giorgio Valli

Come sappiamo i soci della srl rispondono dei debiti societari (ordinari ed erariali) limitatamente alla quota conferita da ciascuno al capitale sociale. Più delicata è la responsabilità dell’amministratore in carica al momento della liquidazione fallimentare, soprattutto per quel che riguarda la sua responsabilità a fronte di evasione o omesso pagamento delle imposte dichiarate dovute dalla società amministrata.

Ebbene, come già riportato in un precedente intervento, e come stabilito dai giudici della Corte di Cassazione, con la sentenza 39437/2014, l’assunzione della carica di amministratore comporta una minima verifica della contabilità, dei bilanci e delle ultime dichiarazioni IVA e IRES. Ove ciò non avvenga, è evidente che colui che assume la carica si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze, qualora pur essendoci disponibilità di cassa, non provvede a sanarle nei limiti del possibile.


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