Annapaola Ferri

Ci hanno spiegato che mia sorella ha diritto al subentro diretto, indipendentemente dalla rinuncia all’eredità (che vorremmo effettuare).

Rimarrebbe però obbligata per il debito maturato dalla madre (cosa di cui però non era ovviamente consapevole). Di più: rimarrebbe obbligata anche se decidesse di rinunciare alla casa comunale.

C’è modo di impugnare questo addebito nei confronti di una figlia che, per quanto fosse parte del nucleo familiare assegnatario dell’abitazione, era ovviamente sotto la gestione della madre e all’oscuro di questo debito?

In genere, il regolamento di assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, prevede, in caso di decesso dell’assegnatario, la possibilità di voltura del contratto a nome dell’avente diritto (il coniuge superstite o in assenza i figli, comunque appartenenti al nucleo familiare dell’assegnatario prima del decesso). La voltura, tuttavia, comporta l’obbligo, a carico del subentrante, di adempiere, colmando eventuali morosità pregresse nel pagamento dei canoni di locazione.

Ove sua sorella rinunciasse all’eredità e contestualmente anche alla facoltà di continuare ad occupare, in qualità di assegnataria subentrante, l’alloggio popolare in cui viveva con la madre defunta, non vedo come possa essere obbligata a versare i canoni di locazione pendenti.

Bisognerebbe chiedere ai signori dell’ufficio comunale, che gestisce gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, i riferimenti normativi (o contrattuali) in base ai quali si asserisce che, in ogni caso (rinuncia all’eredità ed alla voltura con conseguente abbandono dell’alloggio), sua sorella sarà obbligata a saldare i debiti della madre.


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