Per gli stipendi, pagati da un datore di lavoro privato, ad un lavoratore italiano soggiornante a Londra, è prevista la tassazione esclusiva in Italia solo quando sussistono contemporaneamente le seguenti condizioni:
– il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel Paese estero per meno di 183 giorni;
– le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia;
– l’onere (relativo alla retribuzione) non è sostenuto da un datore di lavoro con una stabile organizzazione nel Regno Unito.
Pertanto, avendo soggiornato a Londra del 2018 a Londra per massimo 90 giorni (un trimestre), sua figlia nella dichiarazione 2019 redditi 2018 dovrà dichiarare quanto percepito, sottoporre il reddito a tassazione secondo le aliquote vigenti in Italia e poi detrarre le tasse versate in Inghilterra.
Invece, – per i lavoratori dipendenti che, pur avendo soggiornato nel Regno Unito per più di 183 giorni, sono considerati residenti in Italia in quanto hanno mantenuto in Italia i propri legami familiari ed il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali – il reddito è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, ai sensi del comma 8 bis dell’articolo 51 del Testo Unico sulle Imposte sul Reddito (TUIR). Si consulti, a proposito, questo post.
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