Lavoro in Gran Bretagna ma ho ancora la residenza in Italia – A chi devo pagare le imposte sul reddito?


Dichiarazione redditi - Lavoro Regno Unito





Sono emigrato in Inghilterra dove ho trovato lavoro con una importante catena multinazionale di ristorazione: con l’avvicinarsi delle prossime scadenze fiscali, mi chiedo quali siano gli adempimenti che sono obbligato ad assolvere con la dichiarazione dei redditi.

In generale, i contribuenti residenti in Italia devono dichiarare, in Italia, gli stipendi percepiti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni; oppure prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero; o, ancora, prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia. Il Regno Unito fa parte del secondo gruppo di paesi esteri: esiste convenzione contro le doppie imposizioni, ma i redditi prodotti nel Regno Unito devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nel Regno Unito.

Per gli stipendi, pagati da un datore di lavoro privato, ad un lavoratore italiano soggiornante nel Regno Unito, è prevista la tassazione esclusiva in Italia solo quando sussistono contemporaneamente le seguenti condizioni:
– il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel Paese estero per meno di 183 giorni;
– le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia;
– l’onere (relativo alla retribuzione) non è sostenuto da un datore di lavoro con una stabile organizzazione nel Regno Unito.

Invece, – per i lavoratori dipendenti che, pur avendo soggiornato nel Regno Unito per più di 183 giorni, sono considerati residenti in Italia in quanto hanno mantenuto in Italia i propri legami familiari ed il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali – il reddito è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, ai sensi del comma 8 bis dell’articolo 51 del Testo Unico sulle Imposte sul Reddito (TUIR).

In pratica, e solo per fare un esempio, i redditi dei soggetti residenti in Italia, derivanti da lavoro dipendente prestato in Gran Bretagna, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, per l’anno 2017 sono imponibili in Italia, ai fini Irpef, per la parte eccedente 7.500 euro. Vedremo quale sarà la soglia fissata per redditi prodotti all’estero nel corso del 2018.

In conclusione, il lavoratore residente in Italia che ha soggiornato nel Regno Unito per più di 183 giorni dove ha svolto attività dipendente retribuita, è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia anche per i redditi prodotti nel Regno Unito, e anche se questi ultimi sono stati già assoggettati ad imposta alla fonte in Inghilterra.

Il reddito prodotto nel Regno Unito verrà tassato solo per la parte eccedente una certa soglia fissata per legge (7.500 euro per l’anno di imposta 2017) e, inoltre, ai sensi dell’articolo 165 del TUIR il contribuente residente in Italia potrà detrarre le imposte già versate alla fonte nel Regno Unito, fino alla percentuale corrispondente al rapporto tra il reddito imponibile eccedente la soglia e il reddito prodotto all’estero.

Supponiamo allora che il nostro connazionale residente in Italia ed emigrato in Gran Bretagna per lavoro, abbia percepito 12 mila euro nel 2018. Ipotizziamo che la soglia di esenzione fissata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il 2018 sia ancora di 7.500 euro e che il reddito prodotto nel Regno Unito sia stato tassato alla fonte per 2.400 euro (corrispondente ad una aliquota del 20%).

In Italia il nostro connazionale residente in Italia ed emigrato in Gran Bretagna dovrà versare l’imposta sul reddito relativa ad un imponibile pari a 12.000 euro – 7500 euro = 4.500 euro con aliquota marginale di tassazione del 23%; cioè 1035 euro è l’imposta che sarebbe dovuta.

Tuttavia, poichè il rapporto tra il reddito complessivo imponibile in Italia e il reddito prodotto all’estero è pari 4.500/12.000 = 37,5%, il contribuente potrà detrarre il 37,5% dell’imposta già versata nel Regno Unito (2.400 euro) cioè, potrà detrarre quasi 900 euro.

Alla fine, con le ipotesi fatte, il connazionale residente in Italia ed emigrato in Gran Bretagna verserà all’erario italiano ulteriori 135 euro = 1035 euro – 900 euro.

Non spaventatevi cittadini lavoratori emigrati con residenza in Italia: questi complessi calcoli saranno eseguiti in automatico dal software preposto alla liquidazione delle imposte. Nella dichiarazione dei redditi dovranno essere indicati solo il reddito da lavoro dipendente percepito all’estero, il paese estero dove tale reddito è stato conseguito, e l’imposta alla fonte versata. Qui abbiamo illustrato l’algoritmo esclusivamente allo scopo di dare un’idea dell’entità dell’importo aggiuntivo dovuto allo Stato Italiano in una ipotetica situazione in cui il paese di emigrazione è il Regno Unito.

Nel corso della trattazione abbiamo indifferentemente utilizzato i termini Regno Unito, Gran Bretagna ed Inghilterra. Facciamo ammenda e precisiamo, per quanti si sintonizzassero ora all’ascolto, che il Regno Unito è l’unione di quattro paesi, ovvero Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord; l’Inghilterra è una delle quattro nazioni costitutive del Regno Unito, mentre la denominazione Gran Bretagna si riferisce ad una delle due grandi isole isole britanniche (l’altra grande isola è l’Irlanda) e comprende Inghilterra, Scozia e Galles (Irlanda del Nord esclusa).

7 Febbraio 2019 · Giorgio Valli


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