Ornella De Bellis

Il diritto di abitazione assegnato al legittimario indebitato, con un testamento che, con evidente lesione del diritto alla quota di legittima, lascia l’immobile alle nipoti del de cuius e figlie del legittimato leso, è finalizzato ad impedire che il creditore di quest’ultimo possa impugnare il testamento e sostituirsi al debitore inerte, come la normativa vigente gli consente (articolo 2900 del codice civile), per reclamare la quota di legittima ed acquisirla a soddisfazione, parziale o integrale, di quanto gli è dovuto.

Va, innanzitutto, chiarito che si tratta di un orientamento giurisprudenziale recentemente affermato (sentenza Cassazione 4005/2013), segnalato, fra gli altri, in questo articolo, indirizzo che, come talvolta accade, può mutare in qualsiasi momento e che preserva, in ogni caso, solo l’immobile sul quale il legittimario debitore vanta un diritto di abitazione.

E’ altresì evidente che a due soggetti non può essere attribuito contemporaneamente il diritto di abitazione sul medesimo immobile. Per quanto riguarda eventuali tasse, dovute e non versate, il titolare della nuda proprietà è debitore solidale, insieme ad eventuali usufruttuari o detentori di diritto di abitazione o di comodato d’uso) verso la Pubblica Amministrazione.

Infine, va segnalato che l’ipotesi di testamento, così come sembra formulata, potrebbe presentare qualche criticità inerente l’eventualità, non remota, di un decesso non contemporaneo dei testatori: forse varrebbe la pena di consultare un notaio di fiducia, rappresentargli esigenze ed obiettivi e farsi assistere nella redazione dell’atto. Il professionista potrebbe suggerire anche valide alternative al lascito testamentario: in queste cose il fai da te, anche, e ne siamo lusingati, attraverso una estemporanea consultazione dei contenuti del sito indebitati.it, potrebbe non rappresentare una soluzione valida ed efficace.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.