Genny Manfredi

Evidentemente, nella precedente risposta, non siamo riusciti ad esprimerci con sufficiente chiarezza.

A parte la rata finalizzata a servire un prestito di cessione del quinto (la cui influenza rileva solo quando presente insieme ad un congruo pignoramento riconducibile a crediti alimentari, come abbiamo già cercato di spiegare) tutte le altre rate di rimborso per prestiti sottoscritti dal debitore è come se non esistessero per il giudice chiamato a decidere l’entità del pignoramento.

La quota percentuale di prelievo, per crediti ordinari, resta del 20% della retribuzione al netto degli oneri fiscali. Un altro 20% può essere destinato a soddisfare i creditori esattoriali. Può sussistere una riduzione della trattenuta se, e solo se, l’importo prelevabile per il pignoramento su cui il giudice è chiamato a decidere, la rata di cessione del quinto e i prelievi per i pignoramenti già gravanti sullo stipendio, superassero, insieme, il 50% dello stipendio netto percepito dal debitore.

Infine, mi permetto di suggerire di non essere troppo affrettato nelle conclusioni a cui giunge: l’usufrutto donato a moglie e figli può essere facilmente revocato su azione giudiziale dei creditori, per cui il bene immobile acquistato potrebbe essere venduto all’asta senza alcun presunto vincolo ostativo all’acquisto in asta pubblica.

Inoltre, i creditori possono scegliere liberamente il bene del debitore da aggredire: immobile, stipendio, conto corrente.


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