Annapaola Ferri

Come le abbiamo già riferito in altro quesito, la società cooperativa a responsabilità limitata è una società di capitali: dunque per i debiti sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (articolo 2518 codice civile). Punto. Ed è dunque la società cooperativa a responsabilità limitata ad essere segnalata in Centrale Rischi.

Un volta che il mutuo sociale verrà convertito in mutuo personale, il socio che ha assecondato la banca si troverà a rispondere personalmente dell’esposizione debitoria della cooperativa assunta a proprio carico, e perderà il privilegio della responsabilità limitata alla sola quota conferita nel capitale sociale.

Ora, è vero, nessuno può impedire all’operatore che effettua una visura in centrale rischi, per un debito classificato a sofferenza, di approfondire l’ispezione, in seconda battuta, effettuando una visura camerale finalizzata ad individuare i componenti che sedevano nel consiglio di amministrazione della società, al momento della liquidazione.

In questo senso, i consiglieri di amministrazione della società cooperativa a responsabilità limitata, liquidata con crediti in sofferenza, potrebbero riscontrare eventuali problematiche di accesso al credito.

Tuttavia, deve essere chiaro che se solo due dei tre componenti il cda accettassero la conversione, assumendo ciascuno a proprio carico un terzo del debito sociale in sofferenza, il loro sacrificio resterebbe inutile, residuando comunque in sofferenza 1/3 dell’esposizione debitoria sociale.

Insomma, i tre risulterebbero referenziati comunque, in un report completo sulla sofferenza lasciata dalla cooperativa liquidata, come amministratori al momento della cessazione, senza alcun riferimento alla circostanza, meritoria, che essi si siano accollati i 2/3 della sofferenza originaria della cooperativa.

Risulterebbero, in pratica, ancora come consiglieri di amministrazione di una società cooperativa a responsabilità limitata che ha lasciato, con la liquidazione, un debito in sofferenza.


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