Al momento, non c’è spazio per un ulteriore pignoramento dello stipendio da parte della banca creditrice procedente, poiché la somma della cessione in corso e del pignoramento per crediti alimentari già azionato, supera la metà dello stipendio (considerato al netto degli oneri fiscali e contributivi ed al lordo della rata mensile a servizio del prestito per cessione del quinto e/o del prestito delega).
Capienza per la trattenuta riservata al rimborso del credito vantato dalla banca, nella misura non superiore a 250 euro, potrà formarsi una volta arrivato ad estinzione il piano di ammortamento del prestito per cessione del quinto (non sarà il giudice ad autorizzare la coda, ma è un diritto della banca creditrice che consegue al decreto ingiuntivo). Per adesso, tuttavia, la banca dovrà attendere.
Come sappiamo, infatti, il combinato disposto dell’articolo 545 del codice di procedura civile e dell’articolo 68 della legge 180/1950, impone che il pignoramento per il simultaneo concorso di crediti ordinari, alimentari ed esattoriali ed il rimborso di un prestito per cessione del quinto non può estendersi oltre alla metà dell’ammontare dello stipendio (considerato al netto degli oneri fiscali e contributivi ed al lordo della rata mensile a servizio di un prestito per cessione del quinto e/o di un prestito delega).
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