Purtroppo, la normativa vigente non consente la cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti (RIP), anche in seguito ad avvenuto pagamento dell’assegno dopo il protesto senza un provvedimento del Tribunale.
E’ possibile procedere alla cancellazione prima della scadenza del quinquennio solo con la pronuncia della illegittimità della segnalazione in RIP, sancita da un provvedimento dell’Autorita’ Giudiziaria o con l’ammissione dell’errore nella levata del protesto contenuta in una dichiarazione proveniente dell’ufficiale levatore o dall’azienda di credito.
Oppure, la cancellazione del protesto può essere ottenuta, dopo un anno dalla levata, chiedendo un provvedimento di riabilitazione al Tribunale competente: ma tale azione presuppone il pagamento tardivo dell’assegno protestato, pagamento che, come lei riferisce, non è avvenuto (è necessaria la liberatoria quietanzata del beneficiario/portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, l’attestazione della banca comprovante il versamento dell’importo dovuto).
In altre parole, eventuali dichiarazioni scritte (ad esclusione della quietanza) o orali rese dal beneficiario dell’assegno protestato non hanno alcuna rilevanza nella procedura di riabilitazione dal protesto assegni.
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