Marzia Ciunfrini

Il decreto ingiuntivo europeo non può essere fatto valere in territorio svizzero, che dell’Unione Europea non fa parte: infatti, il decreto ingiuntivo europeo e’ un titolo esecutivo formatosi in uno dei Paesi membri dell’Unione Europea (ad eccezione della Danimarca) e può essere munito di uno speciale certificato che lo rende idoneo ad avviare un’azione esecutiva in uno qualsiasi degli altri Stati membri dell’Unione.

La ratio dell’intera normativa e’ finalizzata a dotare il creditore di uno strumento di facile ed immediata esecutività in tutto il territorio dell’Unione dopo che al debitore sia stata offerta la possibilita’ di contestare adeguatamente la pretesa della controparte e che di questa facoltà non si sia avvalso o non si sia avvalso fruttuosamente.

Si realizza cosi’ l’anticipazione da parte dello Stato in cui si forma il decreto ingiuntivo europeo del controllo di idoneità del titolo stesso a fungere da base legale di un processo esecutivo in altro Stato membro, e viene abbandonato il tradizionale sistema del controllo da parte dello Stato in cui e’ richiesta l’esecuzione,

Lo Stato in cui il decreto ingiuntivo viene emesso deve verificare la sussistenza di alcuni presupposti. In via preliminare deve essere accertato che la materia del contendere non afferisca gli speciali ambiti di esclusione previsti dalla normativa europea: il Regolamento comunitario, infatti, non si applica in materia fiscale, doganale, amministrativa, di responsabilita’ dello Stato per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri, in materia di stato e capacita’ delle persone, di regime patrimoniale tra i coniugi, di testamenti e successioni, fallimenti e procedure concorsuali, sicurezza sociale ed arbitrato; e comunque nel rispetto delle norme in tema di «competenza giurisdizionale» espressamente previste, tra cui quelle in tema di assicurazioni e di contratti dei consumatori.

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