Opposizione a decreto ingiuntivo europeo
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Il certificato di titolo esecutivo europeo, distinto rispetto al decreto ingiuntivo nazionale, integra e completa, quest’ultimo in modo da renderlo idoneo alla circolazione intra europea: tanto che la sua funzione può equipararsi ad una sorta di formula esecutiva intraeuropea conferendogli il riconoscimento della sua idoneità a circolare nello spazio giuridico comunitario.
La normativa europea prevede che debba essere possibile per il debitore impugnare non già il certificato di titolo esecutivo europeo, ma il titolo stesso, quando la domanda giudiziale o la citazione a comparire in udienza non sia stata effettuata in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese, per ragioni a lui non imputabili, oppure, quando il debitore non abbia avuto la possibilità di contestare il credito a causa di situazioni di forza maggiore o di circostanze eccezionali per ragioni a lui non imputabili, purché in entrambi i casi agisca tempestivamente.
Il che porta a concludere che le contestazioni del debitore relative al processo conclusosi con il decreto ingiuntivo poi certificato come europeo vanno mosse esclusivamente avverso il titolo esecutivo domestico e coi mezzi di impugnazione di questo, potendo solo in esito ad essi conseguire il risultato di rimuovere l’efficacia del certificato europeo già rilasciato.
8 Giugno 2015 · Annapaola Ferri
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