Il traente è colui che emette l’assegno: il protesto di un assegno scoperto comporta l’iscrizione nel Registro Informatico dei Protesti del traente; la cancellazione, automatica, interviene decorsi cinque anni dalla data del protesto.
L’emissione di un assegno scoperto comporta l’iscrizione del traente alla CAI (Centrale di Allarme Interbancaria) e la contestuale inibizione ad emettere assegni per un periodo di sei mesi (revoca di sistema) decorsi i quali la cancellazione è automatica.
Resta l’obbligo del traente di corrispondere l’importo facciale al beneficiario, il quale deve notificare, entro sei mesi dalla data di presentazione e del mancato pagamento del titolo, un atto di precetto (azione di regresso).
Decorsi i sei mesi l’azione di regresso si prescrive.
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