Marzia Ciunfrini

Il debitore cui è stato notificato un atto esecutivo (precetto, cartella esattoriale, ingiunzione fiscale) deve essere consapevole che in caso di mancato pagamento, nei termini, dell’importo ivi indicato, potrebbe essere avviata, nei suoi confronti, la procedura di riscossione coattiva.

Tuttavia, il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore.

Eccepire l’omessa notifica del pignoramento potrebbe consentire al debitore di procedere con la sua conversione, vale a dire pagare al creditore il dovuto ed ottenere lo sblocco del conto corrente. E, comunque, andrebbe sempre previamente verificato se la notifica non sia stata correttamente perfezionata con deposito nella casa comunale dell’atto di pignoramento conseguente a temporanea irreperibilità del debitore.

Per il resto, il creditore, qualora il saldo di conto corrente non soddisfacesse il debito insoluto, potrebbe pignorare anche lo stipendio percepito dal debitore o addirittura espropriare i beni mobili ed immobili di sua proprietà.

Al momento, se non vuole avventurarsi in (costose) questioni formali per eventuali vizi di procedura e non ha urgenza di sbloccare il conto corrente, non credo che possa servirle il supporto di un avvocato.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.