Annapaola Ferri

I debiti sono ormai insorti, come si suol dire, per cui non è possibile escludere eventuali azioni revocatorie dell’atto di alienazione dell’immobile di proprietà dei debitori.

Tuttavia, va ricordato che non possono essere sottoposti ad azione revocatoria gli atti del debitore riguardanti le vendite ed i preliminari di vendita immobiliare conclusi a prezzo di mercato, con pagamento del prezzo tracciabile, a soggetti che non sono suoi parenti od affini ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado.

E’ poi evidente che il ricavato dalla vendita, in quanto tracciabile, dovrà in qualche modo essere “speso” per evitare che i creditori possano successivamente soddisfarsi, ad esempio, con il pignoramento del conto corrente di uno dei coniugi.

Da tener presente che un eventuale cambio di regime patrimoniale coniugale è irrilevante dopo l’insorgenza del debito.


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