Giorgio Martini

Per le prestazioni agevolate rivolte al figlio minorenne (o per le prestazioni per il diritto allo studio universitario rivolte al figlio studente universitario) i cui genitori siano non coniugati tra loro e non conviventi, il genitore del figlio minorenne (o studente universitario) non convivente e non coniugato con la di lui madre, non rientra nel nucleo familiare del figlio se è stato stabilito con provvedimento dell’autorità giudiziaria il versamento di assegni periodici destinato al suo mantenimento.

Se, invece, il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento del figlio minorenne da parte del genitore non convivente è volontario e non riconducibile ad un provvedimento del giudice, l’ISEE per le prestazioni agevolate rivolte al figlio minorenne (o per le prestazioni per il diritto allo studio universitario rivolte al figlio studente universitario) tiene conto anche della situazione economica del genitore non convivente, ed e’ prevista una particolarità di calcolo dell’ISEE. In pratica, si integra l’ISEE del nucleo del figlio minorenne con una componente aggiuntiva calcolata sulla base della condizione economica del genitore non convivente.

Sia chiaro: il genitore non convivente, non sposato con la madre del minorenne, (ma comunque coniugato e con figli) non fa parte del nucleo familiare del minorenne; comunque occorrono le informazioni economiche e patrimoniali del padre del minorenne per procedere al calcolo della componente aggiuntiva.


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