Paolo Rastelli

Esistono senz’altro dei termini di prescrizione per le cartelle esattoriali correttamente notificate al destinatario, anche per compiuta giacenza, all’ufficio postale o quello comunale che gestisce il cosiddetto albo pretorio (quando il destinatario risulta temporaneamente assente e non può prendere in consegna l’atto).

Il termine di prescrizione della cartella esattoriale varia in funzione della natura del debito iscritto a ruolo: è quinquennale per la tassa automobilistica (tributo locale).

Tuttavia, esistono anche comunicazioni interruttive dei termini di prescrizione che Equitalia, agente del creditore nell’attività di riscossione coattiva, può trasmettere al debitore e che quest’ultimo può anche non aver ricevuto sempre in ragione di una temporanea assenza dal luogo di residenza.

Pertanto, se si vuole eventualmente indagare sulla intervenuta prescrizione di una cartella esattoriale originata dall’omesso o insufficiente pagamento del bollo auto bisogna necessariamente recarsi presso gli uffici Equitalia territorialmente competenti (quelli che le hanno inviato l’estratto per posta semplice) ed esigere l’esibizione delle copie delle ricevute AR o delle relate di notifica relative alle comunicazioni interruttive dei termini di prescrizione in riferimento alla pratica che la riguarda.


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