Tullio Solinas

In genere la prescrizione è interrotta dalla notifica dell’atto con il quale si inizia un giudizio di cognizione, conservativo o esecutivo.

L’effetto interruttivo permanente della instaurazione di un giudizio vale anche per giudizi ricondotti ad un comportamento dell’avente diritto volto, non equivocamente (come in un’azione revocatoria) a manifestare il proprio intendimento di esercitare il diritto.

Logico corollario di tale principio è poi quello che tale effetto permanga sino al passaggio in giudicato della sentenza relativa (a quel diverso giudizio).

Quelli appena riportati sono passi estratti dalla sentenza della Corte di cassazione numero 756/14 che confermano, purtroppo, la posizione giuridica assunta dalla banca creditrice.


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