Patrizio Oliva

Vanno distinti fondamentalmente due casi: i due coniugi separati (o divorziati) continuano a convivere nella stessa abitazione oppure hanno diversa residenza.

Nel primo caso, con coniugi separati o divorziati conviventi, il nucleo familiare comprende entrambi e nel calcolo ISEE andrebbero dunque riportati i redditi di entrambi i coniugi.

E’ ben vero che coniugi separati o divorziati conviventi possono chiedere all’anagrafe la registrazione di due famiglie anagrafiche distinte (e, quindi, si formerebbero due nuclei familiari distinti): ma ciò è impossibile in presenza di figli conviventi della coppia, dal momento che entrambi i coniugi separati (o divorziati) sarebbero legati da innegabili vincoli affettivi verso i figli.

Nel secondo caso, con coniugi separati o divorziati non conviventi (dunque con residenze diverse) ciascun coniuge farebbe parte di un nucleo familiare diverso. Per ciascun nucleo familiare avrebbero rilevanza i redditi percepiti dai componenti il nucleo familiare nel secondo anno solare precedente a quello in cui viene sottoscritta la Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE.

In pratica, con una DSU ISEE sottoscritta nel 2016 dal coniuge separato (non convivente con l’altro coniuge separato) che nel 2014, in costanza di matrimonio svolgeva il ruolo di casalinga, il reddito percepito ai fini ISEE è pari a zero.


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