Giuseppe Pennuto

Poichè, per legge, la data di valuta e quella di disponibilita’ economica al beneficiario delle somme versate tramite bonifico bancario non possono mai superare i quattro giorni lavorativi successivi alla data del versamento, le corrette indicazioni nel verbale di multa dovrebbero, a mio parere, indicare che se si sceglie di pagare con bonifico bancario, il versamento deve essere effettuato non oltre il 56.mo giorno successivo alla data di notifica.

Come anche lei correttamente rileva, le recenti precisazioni portate nella circolare del Ministero dell’interno confermano la necessità di chiarire le regole del gioco, evidentemente poco chiare.

Tuttavia, al momento, c’è da registrare l’orientamento, sfavorevole alle tesi qui sviluppate, espresso dalla Corte dei Conti dell’Emilia Romagna con la delibera 195/14.

Per quel che riguarda le presunte irregolarità delle procedure di notifica da lei rilevate si tratta, nella peggiore delle ipotesi per il notificante, di vizi sanabili.

Con il deposito del verbale presso gli uffici comunali, la notifica si perfeziona all’ottavo giorno successivo a quello di inizio giacenza (affissione all’albo) o al momento del ritiro del verbale se questo avviene prima della compiuta giacenza (prima del decorso degli otto giorni).


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.