Abbiamo più volte affermato che per portare avanti un’azione esecutiva (pignoramento del conto corrente o pignoramento presso la residenza/domicilio del debitore) il creditore deve anticipare spese non irrisorie, per cui il risultato dell’espropriazione di beni mobili deve essere ragionevolmente atteso come fruttuoso.
Il che significa che il creditore deve aspettarsi che le disponibilità del conto corrente da pignorare siano tali da ripagare debito e spese anticipate, così come debito e spese sostenute deve coprire la vendita dei beni pignorati presso la residenza del debitore. All’asta non si vende roba vecchia, usata, o materiale elettronico di consumo (pc, stampanti, tv, cellulari) ma gioielli, quadri d’autore, mobili d’antiquariato, arredi pregiati eccetera.
Detto questo, in teoria, anche per un debito di soli 213 euro, potrebbe verificarsi il pignoramento del conto corrente o il pignoramento presso la residenza o il domicilio del debitore. In questo secondo caso, vale il principio di presunzione legale di proprietà: tutto ciò che l’ufficiale giudiziario trova nel luogo in cui vive il debitore si presume essere di proprietà del debitore. I terzi effettivi eventuali proprietari dovranno poi ricorrere al giudice per ottenere la “liberazione” dei propri beni, dopo aver fornito i mezzi di prova.
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