Pignoramento conto corrente per non aver pagato il biglietto dell’autobus

Pignoramento presso residenza debitore e presunzione legale di proprietà – problematiche e possibili precauzioni


DOMANDA

Ho preso di recente una multa sull’autobus, non l’ho pagata e mi è arrivata l’ingiunzione di pagamento. Io non ho pagato.
L’ufficiale giudiziario può venire nella casa dove sono in affitto e dove ho la residenza e pignorare i beni mobili (come tv, computer portatili, stampanti etc.). Il problema è che in casa non vivo da solo ma ci sono altri 2 coinquilini, per cui la domanda è: possono sequestrare anche i beni degli inquilini presenti in casa qualora non riescano a dimostrare che la roba nella loro stanza è di loro proprietà?
La seconda domanda invece riguarda il pignoramento dei conti correnti. Il creditore può pignorare il conto corrente sul quale vi sono solo dei risparmi in via telematica (con i quali pago l’affitto)?
L’assistente sociale può aiutarmi a fermare la multa di 213 euro?


RISPOSTA

Abbiamo più volte affermato che per portare avanti un’azione esecutiva (pignoramento del conto corrente o pignoramento presso la residenza/domicilio del debitore) il creditore deve anticipare spese non irrisorie, per cui il risultato dell’espropriazione di beni mobili deve essere ragionevolmente atteso come fruttuoso.
Il che significa che il creditore deve aspettarsi che le disponibilità del conto corrente da pignorare siano tali da ripagare debito e spese anticipate, così come debito e spese sostenute deve coprire la vendita dei beni pignorati presso la residenza del debitore. All’asta non si vende roba vecchia, usata, o materiale elettronico di consumo (pc, stampanti, tv, cellulari) ma gioielli, quadri d’autore, mobili d’antiquariato, arredi pregiati eccetera.
Detto questo, in teoria, anche per un debito di soli 213 euro, potrebbe verificarsi il pignoramento del conto corrente o il pignoramento presso la residenza o il domicilio del debitore. In questo secondo caso, vale il principio di presunzione legale di proprietà: tutto ciò che l’ufficiale giudiziario trova nel luogo in cui vive il debitore si presume essere di proprietà del debitore. I terzi effettivi eventuali proprietari dovranno poi ricorrere al giudice per ottenere la “liberazione” dei propri beni, dopo aver fornito i mezzi di prova.


9 Febbraio 2020 - Ornella De Bellis

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