Simone di Saintjust

Si possono solo limitare i danni: ad esempio cointestando il conto corrente con altri n-1 soggetti. In questo caso il creditore procedente può pignorare solo l’ennesima parte delle disponibilità.

Da tener presente che se il creditore procedente al pignoramento del conto corrente è Equitalia (pignoramento esattoriale), l’ultimo stipendio accreditato non viene toccato.

Se, invece, si tratta di un creditore ordinario (banca, privato o finanziaria) può essere pignorato solo l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito dello stipendio ha luogo in data anteriore alla notifica del pignoramento. Quando l’accredito ha luogo fra la data di notifica del pignoramento e quella in cui la banca dispone il blocco, lo stipendio accreditato può essere decurtato nella misura massima del 20%.


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