Comprenderà che è per noi impossibile, non conoscendone le motivazioni, esprimere un parere sulla legittimità del diniego, formulato dall’assicurazione della controparte, a risarcire i danni riportati dalla vettura di proprietà di suo padre defunto.
Se, comunque, le riparazioni sono state effettuate e non risarcite dalla compagnia di assicurazione della controparte, il titolare dell’officina è legittimato a pretendere il pagamento del corrispettivo a suo padre e gli eredi del defunto committente obbligati a versare l’importo portato dalla fattura. A meno che essi non decidano di rinunciare all’eredità.
In ogni caso, un eventuale contenzioso giudiziale andrebbe correttamente incardinato con la società che ha emesso polizza a copertura della responsabilità civile degli eventuali danni provocati dal camion e con il conducente al momento del sinistro, ma non con il titolare dell’officina che ha eseguito i lavori sulla vettura danneggiata su richiesta del proprietario.
Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.