Comunicazioni e cartelle a persona deceduta e a indirizzo ormai inesistente
Ho già posto precedentemente un quesito e lo riassumo: ereditata da poco un'auto da mio padre morto nel 2009, il quale, pur abitando con noi risultava residente in un'altra casa oggi inesistente, si poneva il problema di bolli non pagati in seguito (auto ferma a causa di contenziosi ereditari), per i quali potevano essere stati inviati accertamenti o cartelle persi per recapito inesistente. Già chiesta e ottenuta definizione agevolata/rottamazione per cartelle relative a 2010 e 2012. Ma non è dato sapere nulla sugli anni seguenti di cui neanche l'ACI ci sa dire. Mi è stato qui già risposto giustamente di rivolgermi agli uffici regionali preposti alla riscossione della tassa automobilistica "chiedendo, in qualità di erede, di prendere visione di tutte le eventuali comunicazioni inviate al genitore negli anni scorsi". Ma ciò mi tutela appunto per ciò che può essere stato inviato negli anni scorsi, ma non per ciò che ancora ...
Mi sono rivolto ad una officina meccanica per la riparazione di un guasto alla macchina: ho concordato il preventivo, ma i tempi previsti di riparazione si sono allungati per alcuni problemi intervenuti nel corso dell'intervento che, a detta del titolare, erano dovuti ad una errata, precedente riparazione di alcune parti del veicolo. Per farla breve, alla fine mi hanno presentato un conto maggiorato rispetto al preventivo, comprensivo di una ulteriore spesa di 18 euro al giorno per la custodia del veicolo a partire dal terzo giorno successivo al 20.mo di deposito dell'autovettura (tre erano le giornate inizialmente previste per la riparazione). Al rifiuto di pagare la cifra richiesta in più il titolare mi ha minacciata di esercitare il diritto di ritenzione ex articolo 2756 del codice civile. ...
Non sempre la persona che convive more uxorio con la madre di persona deceduta per colpa altrui ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto in conseguenza del decesso. Infatti, sebbene possa in teoria ammettersi che tra il figlio d'una donna che abbia una relazione more uxorio e il compagno della madre possano crearsi vincoli affettivi anche profondi, nondimeno quel che rileva ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale da rottura d'un vincolo affettivo non è la mera esistenza del vincolo affettivo, ma la sua rilevanza giuridica. Il rapporto affettivo tra il figlio del partner e il compagno del suo genitore può dirsi rilevante per il diritto quando si inserisca in quella rete di rapporti che sinteticamente viene qualificata come famiglia di fatto. Solo in questo caso, infatti, può dirsi costituita una formazione sociale meritevole di tutela anche sotto il profilo risarcitorio. Una famiglia di fatto, ovviamente, non ...