Tutto dipende dal contenuto della quietanza liberatoria come indicato in questo articolo.
Se, la quietanza liberatoria rilasciata dal creditore fa specifico riferimento all’importo parziale pattuito nell’accordo transattivo a saldo stralcio, la posizione del debitore in Centrale Rischi può essere modificata riportando la sofferenza del residuo fra quanto effettivamente versato e quanto dovuto.
Se, invece, nella quietanza liberatoria si fa esplicito riferimento all’articolo 1236 del codice civile, allora la posizione può essere aggiornata riportando l’estinzione dell’obbligazione in ritardo rispetto alla scadenza. In questa ipotesi, la cancellazione può avvenire decorsi 24 mesi dal rimborso del credito.
In pratica, il creditore deve dichiarare di rinunciare alla differenza fra quanto versato dal debitore e quanto da quest’ultimo originariamente dovuto, per effetto dell’accordo transattivo a saldo stralcio concluso fra le parti.
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