Simonetta Folliero

Allora non le resta che presentare reclamo alla banca con cui è stato definito l’accordo lamentando il permanere della segnalazione in CR per il debito residuo nonostante la quietanza liberatoria non faccia riferimento ad importi parziali.

Decorsi 30 giorni dal ricevimento della raccomandata AR di reclamo da parte del destinatario, in mancanza di una risposta o della rettifica della segnalazione (la cancellazione può essere ottenuta solo dopo 36 mesi dal rimborso) potrà procedere a presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, precisando che il tenore della quietanza liberatoria (da allegare) indica, senza ombra di dubbio, la rinuncia del creditore ad un eventuale debito residuale conformemente a quanto previsto dall’articolo 1236 del codice civile.

Peraltro, l’Arbitro Bancario Finanziario (decisione 6751/13) ha stabilito che e’ illegittima la segnalazione in Centrale Rischi riguardante la differenza tra importo dovuto e importo corrisposto dal debitore se il debito residuo e’ stato rinunciato per effetto di un accordo transattivo concluso con il creditore.

La procedura è molto semplice, il dossier può essere trasmesso per posta e non è necessaria l’assistenza legale.

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