Ornella De Bellis

Le problematiche che si intrecciano sono fondamentalmente due.

La prima riguarda la possibilità di effettiva cancellazione dalla CRIF dopo un accordo a saldo stralcio con il creditore, premesso che bisogna comunque attendere il decorso di 24 mesi dalla data in cui si chiude la posizione con la società di recupero e che si rischia di restare segnalati per la differenza fra il capitale originario a credito e l’importo versato a saldo stralcio. Per evitare una simile evenienza, particolare cautela va riservata al contenuto della quietanza liberatoria da utilizzare per la successiva richiesta di cancellazione dalla CRIF, che il cessionario del credito deve consegnare al debitore.

La questione viene esaustivamente affrontata in questo articolo.

Chiusa la posizione debitoria ed ottenuta la completa cancellazione del proprio nominativo dalla Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria (CRIF) dopo due anni dalla data di stipula dell’accordo transattivo a saldo stralcio, resta la possibilità di rimanere comunque esclusi dal circuito del credito (in pratica, non ottenere alcun ulteriore prestito) a causa dell’esistenza delle cosiddette banche dati occulte dei cattivi pagatori.

Si tratta di banche dati che non rispettano le normative imposte dall’Autorità per la protezione dei dati personali, in cui le informazioni inerenti i cattivi pagatori permangono anche dopo l’avvenuta cancellazione dalle Centrali Rischi ufficiali, quali Experiani, CTC e, appunto, CRIF, e che sembrano essere disponibili agli uffici, di istituti di credito e finanziarie, preposti alla valutazione del crediti score (merito creditizio) dell’aspirante debitore.

Può approfondire questo particolare aspetto consultando l’apposita sezione dedicata alle banche dati occulte dei cattivi pagatori.

E’ evidente che se il proprio nominativo finisce in uno di questi archivi elettronici, si resta esclusi dal circuito del credito vita natural durante.


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