Ornella De Bellis

Purtroppo, dovrà accontentarsi della mia risposta: il testo della liberatoria risponde ai requisiti minimi per richiedere la cancellazione dalla centrale rischi della posizione xxx, alla scadenza di mesi 24 dalla data del versamento effettuato in base all’accordo intercorso.

Tuttavia, la visura effettuata, come da lei riportato in questa discussione, lascia intendere che il creditore originario (la finanziaria che ha erogato il credito), e/o il cessionario non hanno dato seguito, nei fatti, all’accordo transattivo.

Il suggerimento è quello di contattare entrambi per costringerli a rimettere le cose in ordine. In pratica, dalla visura in Centrale rischi dovrà emergere una segnalazione per posizione in sofferenza ceduta a terzi (9000 euro) per quanto riguarda la finanziaria, ed una segnalazione per una posizione sanata (il debito da 7200 euro saldato con 1500 euro in base all’accordo intercorso) per quel che riguarda la società di recupero crediti cessionaria.

Quel che emerge dalla lettura della visura effettuata, invece, è come se la finanziaria erogatrice dei due prestiti per complessivi 9000 euro abbia imputato i 1500 euro ad anticipo sull’esposizione totale. Ed abbia poi eventualmente ceduto il credito residuo di 7500 euro.

Tutto ruota intorno al problema di identificare a quale importo effettivo si riferisca realmente la posizione xxx citata nella liberatoria dalla società di recupero crediti cessionaria.


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