Giorgio Martini

Per debiti con i professionisti, come l’avvocato, vige quella che si chiama prescrizione presuntiva triennale.

Se non vi sono comunicazioni scritte del professionista che richiede l’onorario entro tre anni dalla prestazione resa (ad esempio la data dell’udienza giudiziale) e se il debitore non ha, sempre per iscritto, ammesso esplicitamente o implicitamente, l’esistenza del debito, il pagamento si presume avvenuto.

Per quanto attiene la prescrizione presuntiva può approfondire la problematica in questa sezione e verificare se nel suo caso ricorrono gli estremi per eccepirla.

In sede giudiziale, naturalmente, gli avvocati riescono spesso a “bastonare” i propri clienti inadempienti. Per difendersi occorre, sempre assistiti da un avvocato, contestare le tariffe applicate chiedendo che la parcella sia vidimata dall’ordine.

Le azioni esecutive avviate nei confronti del debitore sono quelle classiche: pignoramento del 20% dello stipendio mensile e/o pignoramento del conto corrente.

Il debito iniziale viene gravato da interessi moratori per ritardato pagamento e spese legali per il recupero coattivo del dovuto.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.