Estinzione anticipata e/o surroga del mutuo – deve essere rimborsato il premio assicurativo per la copertura pagata e non fruita

L'accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 riproduce e consolida un insieme di regole di "good practice" e rappresenta per l'intero sistema bancario - anche per gli istituti non associati all'ABI - un punto di riferimento dal quale non è possibile discostarsi.

E, in tema di rimborso dei premi assicurativi, l'accordo ABI-Ania prevede espressamente che Nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all'iniziale durata contrattuale, ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica .

.., il soggetto mutuante restituisce al cliente - sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell'assicuratore - la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato.

Per la determinazione del rimborso spettante al mutuatario in caso di estinzione anticipata o surroga del mutuo, è utile fare riferimento ai criteri esposti nell'articolo 49 del Regolamento ISVAP numero 35/2010 Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso. Le imprese possono trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso.

Pertanto, in caso di estinzione anticipata come in caso di surrogazione del mutuo, deve essere parzialmente rimborsato il premio assicurativo pagato, per un importo equitativamente ottenuto suddividendo il premio per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicandolo per il numero delle rate residue e ponendo il giorno della surrogazione/cessazione anticipata quale termine dal quale decorre il periodo residuo.

13 Giugno 2013 · Giovanni Napoletano





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