Ricorso a verbale di multa – per il Giudice di Pace il termine è di trenta giorni

Ricorso a verbale di multa - per il Giudice di Pace il termine è di trenta giorni

Il 1° settembre 2011 il consiglio dei ministri ha approvato in maniera definitiva il decreto legislativo recante disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili, decreto che riduce a 30 (trenta) giorni il termine concesso per presentare al Giudice di Pace un ricorso a multa per violazioni del codice della strada commesse a partire dal 6 ottobre 2011.

Come è noto, l’articolo 204-bis del codice della strada prevedeva che il ricorso a multa dovesse essere presentato al Giudice di Pace nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di contestazione immediata o di notifica, nel caso di contestazione differita.

Ora, invece, l’articolo 7 del decreto legislativo recante disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili stabilisce che il ricorso a multa debba essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 30 (trenta) giorni dalla data di contestazione della violazione o di notifica del verbale di accertamento.

Il nuovo termine massimo di 30 giorni per il ricorso a multa dovrà essere chiaramente indicato nel verbale.

Inoltre, secondo le nuove disposizioni,  il giudice dovrà esaminare il ricorso a multa nel merito anche quando il cittadino non si presenta alla prima udienza senza addurre alcun legittimo impedimento purchè  l'illegittimità del provvedimento impugnato risulti dalla documentazione allegata dall'opponente oppure la pubblica amministrazione non abbia depositato copia del rapporto e degli atti connessi.

È importante evidenziare due aspetti

  1. il nuovo termine di 30 giorni  riguarderà solo i verbali elevati successivamente al 6 ottobre 2011.
  2. il nuovo termine di trenta giorni riguarderà solo il caso in cui il ricorso sia rivolto al Giudice di Pace, mentre resta invariato il termine di sessanta giorni per il ricorso in via amministrativa innanzi al prefetto.

Dell’opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada

Di seguito l'articolo 7 del nuovo Decreto legislativo recante: "Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, numero 69”  definitivamente approvato dal CDM il 1° settembre 2011

  1.  Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.
  2.  L’opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.
  3.  Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notifica del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale. Il ricorso è altresì inammissibile se è stato previamente presentato ricorso ai sensi dell'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285.
  4.  L’opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie.

3 Settembre 2011 · Giuseppe Pennuto





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