Ho fatto ricorso al Giudice di Pace contro l’ordinanza prefettizia che ha respinto il mio ricorso contro la multa per violazione al codice della strada. Il giudice ha respinto, ha ridotto l’importo originario della multa (senza sovrattassa), senza però stabilire il termine entro cui devo pagare.
Qual è questo termine?
Il comma undicesimo dell’articolo sette, decreto legislativo 150/2011, stabilisce che Con la sentenza che rigetta l’opposizione il giudice determina l’importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata. Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate.
31 Ottobre 2018 · Giuseppe Pennuto