Stipendi pubblici e pensioni – Resta l’obbligo di accredito in conto corrente per importi superiori ai mille euro
Al fine di favorire la modernizzazione e l’efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante da parte della Pubblica Amministrazione, l'articolo 2 del decreto legge 138/2011, al comma 4 ter, lettera c) dispone che lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a mille euro, debbono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate.
Tale articolo non è stato toccato dalla legge di stabilità 2016, per cui resta l'obbligo, per la PA di corrispondere stipendi e pensioni, superiori ai mille euro, tramite accredito su conto corrente bancario o postale o carte di pagamento fornite di IBAN.
I lavoratori dipendenti da aziende private potranno invece chiedere al datore di lavoro di ricevere la busta paga in contanti, se inferiore ai 3 mila euro, dal momento che dal 1° gennaio 2016 le norme antiriciclaggio prevedono la possibilità di trasferimento del denaro contante quando il valore oggetto di trasferimento e’ inferiore ai 3 mila euro.