Interessi semestrali per il ritardato rimborso delle imposte pagate ma non dovute o versate in eccedenza al dovuto – Regole e modalità di applicazione

Gli interessi dovuti per il ritardo nel rimborso delle imposte dirette (IRPEF, IRAP, IRES), ai sensi dell'articolo 44 del Decreto del Presidente della Repubblica 602/1973, a differenza degli ordinari interessi che, in quanto frutti civili, si acquistano di giorno in giorno, maturano, per ogni semestre intero, escluso il primo, con decorrenza dalla data del versamento e fino a quella dell’ordinativo di pagamento.

La norma citata, infatti, richiama esplicitamente l'articolo 38, comma 5, sempre del dpr 602/1973, con la conseguenza che e’ applicabile, ai versamenti diretti, la disciplina dei rimborsi semestrali.

Da ciò discende che gli interessi per ritardato rimborso di imposte pagate decorrono, non dalla data della domanda, ma dal secondo semestre successivo alla data del versamento.

In sostanza, nel prevedere il tasso di interesse (modificato di volta in volta da successivi e periodici decreti ministeriali), sulla restituzione di somme versate, a titolo di imposte dirette, in eccedenza a quanto effettivamente dovuto per il periodo in considerazione, il legislatore ha stabilito che il contribuente ha diritto alla corresponsione di tale interesse per ognuno dei semestri interi, escluso il primo ricompresi tra la data del versamento e quella dell’ordinativo con il quale venga, in concreto, effettuata la restituzione della maggiore imposta versata.

Peraltro, il riferimento letterale della norma vigente ai semestri interi, lascia fondatamente ritenere che il diritto in questione maturi al compimento di ogni singolo semestre, escluso il primo, ed al tasso vigente a tale momento. In altri termini, il tasso legale al quale occorre fare riferimento per la liquidazione degli interessi sulla restituzione della maggiore imposta pagata, è quello vigente,in forza dei decreti ministeriali emessi in materia, al momento in cui viene a scadenza ciascun singolo semestre, poiché è solo in tale momento che il diritto alla percezione di detti interessi viene a maturare a favore del contribuente.

Così hanno stabilito i giudici della Corte di cassazione con la sentenza 25684/2016.

11 Gennaio 2017 · Giorgio Martini





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