Termine di decadenza del rimborso per il versamento di imposte non dovute quando il diritto alla restituzione sorge in epoca successiva al pagamento
Nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo, il soggetto che ha effettuato il versamento di imposte sul reddito può presentare istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi (due anni) dalla data del versamento stesso.
Ove il diritto alla restituzione sia sorto solo in epoca successiva al pagamento, l’istanza di rimborso puo’ essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
Questo il principio sancito dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 10990/16.
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