Il preavviso di fermo amministrativo è atto impugnabile (e, forse, anche risarcibile se illegittimo)

Il preavviso di fermo amministrativo originato da sanzioni amministrative è impugnabile

Così si espressa la Corte di Cassazione nella sentenza numero 22088 del 25 ottobre 2011.

In particolare i giudici di Piazza Cavour hanno osservato che le opposizioni, se proposte in funzione recuperatoria del mezzo di impugnazione dell'atto amministrativo che la parte non abbia potuto proporre per un allegato vizio della notifica, devono essere proposte in un termine decorrente dalla data di notifica del primo atto con cui la parte è venuta a conoscenza del provvedimento originario.

Detto termine era pertanto, nella specie, di sessanta giorni (articolo 204 bis CdS) dalla notifica del preavviso di fermo amministrativo (Cass. 17312/07) e deve tener conto anche della eventuale sospensione feriale.

Hanno poi rilevato che l’opposizione al preavviso di fermo amministrativo, in quanto finalizzata a eccepire i vizi degli atti di accertamento presupposti, non ha natura di atto di opposizione all'esecuzione forzata, ma di strumento necessario per impugnare i vizi di quegli atti.

Nella sentenza si legge, fra l'altro:

La deduzione collima con l’insegnamento delle Sezioni Unite (SU 11087/10), secondo le quali l’opposizione al preavviso di fermo amministrativo è rivolta contro un atto autonomamente impugnabile, in ogni caso funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione, rispetto alla quale sorge, ex articolo 100 cod. proc. civ., l’interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità’ sostanziale della pretesa. In quella circostanza le Sezioni Unite hanno anche chiarito che la giurisdizione su controversie relative al fermo amministrativo di cui all'articolo 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440 spetta al giudice al quale è attribuita la cognizione della controversia sul diritto che da detto fermo è cautelato, giacché sussiste uno stretto collegamento tra siffatta misura cautelare ed il diritto per la cui provvisoria tutela essa è concessa. Se ne inferisce, a maggior ragione, che anche il rito applicabile all'opposizione suddetta segue il rito previsto per la tutela sostanziale sottesa all'opposizione stessa. Dunque nella fattispecie odierna si tratta del rito di cui alla legge 689/81, come integrato, in materia di violazioni al codice della strada, dall'articolo 204 bis, che prevede il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto, pienamente rispettato dall'istante, tenendo conto, come è d’uopo, della sospensione feriale dei termini.

Il preavviso di fermo amministrativo è impugnabile anche se originato da crediti di natura esattoriale

Il fermo amministrativo è stato concepito come misura cautelare finalizzata a tutelare l’efficace riscossione dei crediti vantati dalla pubblica amministrazione ed è regolata dall'articolo 86 del DPR 600/1973. In pratica, il fermo amministrativo consiste nella trascrizione di una annotazione al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) riferita ai beni ivi registrati (automobili, motocicli ecc.) ed intestati al debitore moroso, che comporta il divieto di circolazione, demolizione, radiazione ed esportazione del mezzo. L’efficace applicazione della misura di fermo amministrativo è garantita, in caso di trasgressione degli obblighi che ne derivano, da sanzioni amministrative di importo rilevante, non escludendo la sospensione della patente e la confisca del veicolo.

Con l’ordinanza indicata, i giudici di piazza Cavour hanno ribadito la propria posizione in merito al semplice preavviso e al formale avviso di fermo amministrativo: si tratta, senza ombra di dubbio, di atti legittimamente impugnabili, dal momento che con essi viene formulata una circostanziata pretesa e paventata un'azione esecutiva che sarà posta in essere senza altre comunicazioni inoltrate al debitore moroso.

Il ricorso avverso il preavviso di fermo amministrativo dovrà essere presentato al giudice ordinario nelle forme dell'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi se trattasi di debiti non tributari (per esempio sanzioni per contravvenzioni al codice della strada o in materia di contributi pensionistici), ovvero davanti alle competenti Commissioni Tributarie mediante rituale ricorso.

Il preavviso di fermo amministrativo è illegittimo se non viene prima notificata la cartella di pagamento

Il preavviso di fermo amministrativo illegittimo va risarcito: questa la sentenza di un giudice di pace e a questo riguardo va altresì ricordato che la stessa Corte di cassazione ha stabilito, con la sentenza numero 10503 del giugno 2012, che il giudice amministrativo può accordare al contribuente il risarcimento del danno per un provvedimento di fermo amministrativo disposto illegittimamente.

Per di più, il preavviso di fermo amministrativo, così come il fermo amministrativo, sono illegittimi se al debitore non viene prima notificata la cartella di pagamento (o un atto esecutivo equivalente come l'avviso di accertamento immediatamente esecutivo o l'ingiunzione fiscale di pagamento). Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza numero 18380 del 26 ottobre 2012, in base alla quale l'omessa dimostrazione dell'avvenuta notifica delle cartella esattoriale implica l'accertamento della decadenza dal diritto alla riscossione, con implicita conseguenza della insussistenza di qualsivoglia titolo per l'adozione di provvedimenti di genere cautelare, come il preavviso di fermo amministrativo o lo stesso provvedimento di fermo.

Il preavviso fermo illegittimo può essere risarcito anche quando il danno non risulta facilmente quantificabile

A tali conclusioni è giunto il giudice di Pace di Tricase, provincia di Lecce, condannando Equitalia che aveva provveduto a notificare ad un cittadino un preavviso di fermo amministrativo per una cartella esattoriale già sospesa.

A tal riguardo, il giudice di pace salentino precisa che non poteva Equitalia notificare preavviso di fermo per assenza di un valido titolo esecutivo ... Conseguentemente, l’operato illegittimo sia dell'ente impositore e sia dell'esattore hanno comunque provocato un danno ingiusto in conseguenza di un preavviso di fermo che non poteva essere emesso se gli opponenti avessero usato la normale diligenza nello svolgimento dell'attività amministrativa ...

Oltre ad annullare il preavviso di fermo illegittimo, il giudice di pace si è soffermato sul problema del risarcimento dei danni, eccependo che il comportamento tenuto dagli opposti in violazione del dovere di diligenza ha causato stress, disagio ed ansia all'utente concretizzatosi in un peggioramento della qualità della vita. Pertanto, ai sensi dell'articolo 1226 cc apparendo il danno indeterminato e non potendo lo stesso essere determinato con precisione, si ritiene di dover liquidare e riconoscere all'attore, in via equitativa, per i danni sopportati ... la somma di euro 300,00 ...

La sentenza del giudice si Tricase non è unica nel suo genere. Basterà ricordare, infatti, la pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Bari (sentenza numero 36/08/10) che ha condannato Equitalia al risarcimento dei danni causati al contribuente per un’ipoteca iscritta illegittimamente sui suoi immobili.

I giudici di Bari, in quella occasione, avevano attribuito ad Equitalia la responsabilità dei danni causati per aver provveduto a notificare la cartella esattoriale presso un indirizzo diverso rispetto a quello di residenza del contribuente.

Nella citata sentenza pronunciata dalla CTP barese, si ammoniva che un tale comportamento di natura dilatoria e defatigante per il contribuente rivela, negli enti impositori, una mancanza assoluta di avvedutezza e di una sia pur minima consapevolezza della legittimità o meno del proprio agire e delle conseguenze che i propri atti andavano a determinare. .

Dunque, la quantificazione dei danni può avvenire tranquillamente in via equitativa, ai sensi dell'articolo 1226 del Codice civile, quando il disagio subito dal contribuente sia difficilmente quantificabile. Staremo a vedere se questa impostazione giuridica reggerà al vaglio della Corte di Cassazione.

13 Febbraio 2012 · Ludmilla Karadzic


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