Norme sul trasferimento (portabilità) dei servizi di pagamento connessi ad un rapporto di conto corrente

Per trasferimento dei servizi di pagamento connessi ad un rapporto di conto corrente si intende il trasferimento, su richiesta del consumatore, dell'eventuale saldo positivo e/o delle informazioni relative a ordini permanenti di bonifico, addebiti diretti e bonifici in entrata ricorrenti da un conto corrente di origine intrattenuto presso un istituto di credito (trasferente) ad un conto corrente di destinazione (ricevente) intrattenuto presso un diverso istituto di credito, con o senza la chiusura del conto corrente di origine.

Il servizio di trasferimento dell'eventuale saldo attivo, degli ordini permanenti di bonifico, degli addebiti diretti e dei bonifici in entrata ricorrenti e' avviato dalla banca con cui il consumatore intrattiene il rapporto di conto corrente ricevente, su richiesta del consumatore. A tale fine, il consumatore rilascia alla banca con cui intrattiene il rapporto di conto corrente ricevente una specifica autorizzazione all'esecuzione del servizio di trasferimento.

Il servizio di trasferimento deve essere portato a termine entro dodici giorni lavorativi dalla ricezione dell'autorizzazione del consumatore. Nel caso in cui il conto corrente sia cointestato, l'autorizzazione e' fornita da ciascuno dei titolari.

Attraverso l'autorizzazione il consumatore fornisce alla banca trasferente, con cui intrattiene il rapporto di conto corrente di origine e alla banca ricevente, con cui il consumatore intrattiene il rapporto di conto corrente di destinazione, il consenso specifico a eseguire ciascuna delle operazioni relative al servizio di trasferimento, per quanto di rispettiva competenza; identifica specificamente i bonifici ricorrenti in entrata, gli ordini permanenti di bonifico e gli ordini relativi ad addebiti diretti per l'addebito in conto che devono essere trasferiti; indica la data a partire dalla quale gli ordini permanenti di bonifico e gli addebiti diretti devono essere eseguiti o addebitati a valere sul conto di pagamento di destinazione.

Sia la banca ricevente che la banca trasferente non addebitano spese al consumatore per il servizio di trasferimento.

Le disposizioni appena elencate si applicano, in quanto compatibili, anche al trasferimento, su richiesta del consumatore, di strumenti finanziari da un conto di deposito titoli ad un altro, con o senza la chiusura del conto di deposito titoli di origine, senza oneri e spese per il consumatore.

In caso di mancato rispetto delle modalità e dei termini per il trasferimento dei servizi di pagamento, la banca inadempiente e' tenuta a indennizzare il cliente in misura proporzionale al ritardo.

18 Luglio 2016 · Lilla De Angelis




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