Le polizze abbinate ai prestiti erogati da banche e finanziarie

Le polizze abbinate ai finanziamenti di banche e altri intermediari finanziari hanno lo scopo di proteggere il cliente in presenza di eventi pregiudizievoli quali morte, invalidità permanente, infortunio, malattia, perdita dell’impiego che possano limitare la sua capacità di rimborso del finanziamento oppure quando l’immobile oggetto del mutuo ipotecario risulti danneggiato a causa di incendio, crollo o altro evento rovinoso.

In caso di sinistro la compagnia di assicurazione provvede a corrispondere un indennizzo.

Spesso le polizze associate ai prestiti sono costruite come pacchetti che abbinano coperture vita e danni (ad esempio, un’assicurazione sulla vita e una polizza per il caso di malattia o infortunio e, a volte, la perdita dell’impiego) prestate anche da differenti imprese di assicurazione, per lo più appartenenti allo stesso gruppo.

Queste polizze possono essere stipulate in forma individuale o in forma collettiva. Nei contratti individuali i contraenti sono i singoli debitori che devono rimborsare il finanziamento; in quelle collettive invece i contraenti sono le banche o le società finanziarie che hanno stipulato convenzioni (polizza convenzione) con le imprese di assicurazione, mentre gli assicurati sono i consumatori/debitori che aderiscono alla polizza.

La polizza può essere facoltativa oppure obbligatoria per ottenere il finanziamento. In base all'articolo 28 del DL 1/2012 (convertito con modificazioni dalla L. 27/2012), banche e finanziarie, se condizionano l’erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita, sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili agli intermediari stessi. Il cliente è libero di scegliere sul mercato la polizza sulla vita più conveniente che la banca è obbligata ad accettare senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo.

In caso di estinzione anticipata del finanziamento o in caso di trasferimento presso un altro intermediario, il cliente ha diritto di ottenere il rimborso della parte del premio pagato e non goduto o, in alternativa, quando si tratti di polizza a copertura del rischio danni agli immobili, di mantenere in vita la copertura fino alla scadenza della polizza, eventualmente cambiando il beneficiario.

I contenuti appena riportati costituiscono le linee guida, in tema di polizze abbinate ai finanziamenti di banche e altri intermediari finanziari, dettate dall'Arbitro Bancario Finanziario in numerose decisioni assunte nel corso del 2015.

10 Agosto 2016 · Carla Benvenuto





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