Pignoramento conto corrente » L’ultimo stipendio non si tocca

Pignoramento conto corrente » L'ultimo stipendio non si tocca

Il pignoramento, da parte di Equitalia, non si estende mai all'ultimo stipendio versato sul conto corrente intestato al lavoratore.

Dopo 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, in caso di pagamento non effettuato, l’Agente della riscossione (per esempio, Equitalia) può attivare il cosiddetto pignoramento presso terzi, una forma cioè di esecuzione forzata con cui ordina al datore di lavoro di versare le somme direttamente nelle sue mani.

In realtà, tale procedimento può essere effettuato non solo nei confronti del datore, ma anche di chiunque sia debitore del contribuente.

Il debitore, ha 60 giorni di tempo dalla notifica del pignoramento per sanare la propria posizione debitoria e pagare il dovuto o presentare opposizione al giudice competente se ritiene di avere fondate ragioni da opporre alla riscossione, in tal modo evitando che, nel frattempo, il terzo disponga l’accredito delle somme pignorate.

Ma, grazie alle recenti modifiche introdotte dal Decreto del Fare, l'ultimo emolumento lavorativo a disposizione del debitore, non può mai subire pignoramento.

Pignoramento conto corrente » Le modifiche del Decreto del Fare

Infatti, il Decreto Legge del 21 giugno 2013, numero 69, detto il Decreto del Fare, ha modificato la precedente disciplina in materia di pignoramenti sugli stipendi, di salario o di altre indennità dovute in base al rapporto di lavoro o di impego, comprese quelle per causa di licenziamenti, o a titolo di pensioni che siano state versate sui conti correnti postali o bancari intestato al debitore.

Vediamo cosa è cambiato nel dettaglio, per quanto riguarda il pignoramento di stipendi e pensioni.

Con le modifiche apportate, l'articolo 72 ter (Limiti di pignorabilità) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 602, vede l'aggiunta del comma 2 bis:

  • 1. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.
  • 2. Resta ferma la misura di cui all'articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro.
  • 2-bis. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.

Pertanto, è possibile dire che la nuova legge ha stabilito che, in presenza di debiti esattoriali (equitalia) gli obblighi di del terzo pignorato non possono ricomprendere l’ultimo emolumento affluito su tale conto, che resta, pertanto, nella piena disponibilità del correntista.

10 Settembre 2013 · Carla Benvenuto


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