Pignoramento conto corrente cointestato da parte di equitalia » Una procedura complessa

Pignoramento di un conto cointestato - La procedura esattoriale

Pignoramento di un conto cointestato da parte di Equitalia: l’esecuzione, non potendo avvenire sul saldo attivo, viene regolata da norme diverse rispetto alla normale esecuzione esattoriale. Scopriamo quali nel prosieguo dell'articolo.

Il pignoramento da parte di Equitalia del conto corrente del debitore avviene, di solito, con forme più celeri e semplici rispetto ai normali pignoramenti tra privati.

Infatti, la normativa vigente permette ad Equitalia di procedere autonomamente, ordinando alla banca senza necessità di procedimenti in tribunale, di trasferire le somme.

Questa possibilità, però, decade nel caso di conto cointestato.

Come funziona allora, la procedura del pignoramento di un conto corrente da parte di equitalia, se lo stesso è cointestato?

Pignoramento conto cointestato da parte di equitalia

Il conto cointestato rientra nella nozione di bene comune indiviso, la cui espropriazione è disciplinata dalle regole generali del codice di procedura civile.

Se Equitalia procedesse secondo la normale riscossione esattoriale, infatti, finirebbe per pignorare l’intero estratto conto, il cui 50%, però, appartiene a un soggetto diverso, che non è debitore.

Da ciò derivano due conseguenze:

  • non si può procedere, in questi casi, al pignoramento per via extragiudiziale, ossia con l’ordine impartito direttamente alla banca o alla Posta di versarle le somme del debitore, senza passare dal giudice.
  • solo dopo la divisione del bene comune, ossia del conto corrente, è possibile l’assegnazione al creditore pignorante.

Cosa si evince da queste due considerazioni?

Per prima cosa equitalia dovrà provvedere secondo le norme valide per tutti i pignoramenti presso terzi: ossia con citazione a un’udienza davanti al tribunale.

All'udienza, dovrà partecipare la banca. Infine, ci sarà l’ordinanza del magistrato che dispone l’assegnazione delle somme pignorate. Il procedimento, quindi, sarà molto più lungo e, in alcune realtà locali, potrebbe richiedere diversi mesi.

Da notare, però, che durante il tempo che separa la notifica del pignoramento dall'udienza davanti al giudice, le somme in conto corrente del debitore vengono sostanzialmente “bloccate” in attesa dell'udienza stessa.

Inoltre, non si potranno comunque pignorare le somme accreditate quale ultimo emolumento a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento.

Nella fattispecie, quindi, di conto cointestato, Equitalia, non può comunque conseguire indifferenziatamente il saldo attivo del conto, perché questo si risolverebbe nell'espropriare somme appartenenti agli altri cointestatari non debitori.

30 Aprile 2014 · Gennaro Andele


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