Pignoramento di stipendi, pensioni e indennità – Tips and Tricks
A proposito di pignoramento presso terzi, ed in particolare di pignoramento di stipendi e pensioni, rispettivamente presso datore di lavoro ed INPS, forse non tutti sanno che:
- la pensione di invalidità è impignorabile in quanto ha natura di sussidio;
- l'indennità di mobilità è impignorabile in quanto ha natura di sussidio;
- l'indennità di cassa integrazione è pignorabile perchè assimilabile allo stipendio;
- le rendite erogate dall'INAIL per infortunio sono pignorabili solo se si tratta di crediti alimentari;
- l'impignorabilità è rilevabile d'ufficio;
- la limitazione della quota pignorabile per debiti verso lo Stato di natura Tributaria (legge 44/12 e articolo 72 ter del dpr 602/1973) non si applica alle somme erogate a titolo di pensioni.
Stiamo, in pratica, parlando della riduzione del pignoramento ad un decimo su corrispettivi fino a 2.500 euro e ad un settimo per corrispettivi fino a 5000 euro. Questo nonostante dal sito Equitalia sembra emergere la possibilità di applicazione delle limitazioni anche alle pensioni.
- la modalità di calcolo della quota assegnabile per il pignoramento di stipendio/pensione su cui grava cessione del quinto è calcolata sull'intera retribuzione netta come·se la cessione non fosse avvenuta con l'unico limite che le somme pignorate e cedute non possono superare il 50% dello stipendio/pensione. L'apponibilità di cessione non è rilevabile d'ufficio ma solo ad istanza di parte.
- il limite del quinto assegnabile può estendersi a metà della retribuzione solo se c'è concorso di crediti con cause diverse (debiti di natura diversa, ordinaria, esattoriale, alimentare), non in caso di semplice concorso di più creditori che vantano crediti della stessa natura.
- nel caso di pignoramento dello stipendio successivo a precedente pignoramento (già portato ad esecuzione), se il quinto già assegnato è esaurito e non v'è residuo, la somma assegnata andrà in coda al primo pignoramento. In caso vi sia residuo, al contrario, detta somma verrà assegnata con estensione all'intero quinto al momento della cessazione degli effetti del precedente pignoramento;
- solo in caso di crediti alimentari il pignoramento può estendersi a metà dello stipendio;
- nei casi in cui il datore di lavoro sia già destinatario di un ordine diretto di pagamento a favore di terzo destinatario di assegno alimentare, in ossequio a ordinanza presidenziale in sede di separazione, non si tiene conto in sede di assegnazione della somma già vincolata. Ad oggi, infatti, non esiste disposizione che equipari il predetto ordine di pagamento diretto ad un precedente pignoramento o cessione volontaria e limiti quindi la pignorabilità dello stipendio;
- per quanto riguarda gli assegni familiari, la legge, con l'articolo 22 del DPR 797/1955, stabilisce che gli assegni familiari non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti se non per causa di alimenti a favore di coloro per i quali gli assegni sono corrisposti.