Pignoramento esattoriale dello stipendio – E le pensioni?
Per quel che attiene le disposizioni sulla riscossione coattiva delle imposte sul reddito, l'articolo 72 ter del dpr 602/1973 si occupa, in particolare, di limiti di pignorabilità delle retribuzioni percepite da lavoratori dipendenti, debitori inadempienti, quando soggetti ad azione esecutiva avviata da Equitalia.
La norma in commento prevede che le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.
500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.
Resta ferma, continua il testo dell'articolo, la misura del 20% (un quinto), se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro.
Gli stessi limiti vengono usualmente fatti valere anche nel pignoramento della retribuzione presso il datore di lavoro quando il creditore è un ente locale (sanzioni amministrative, tributi locali, contributi, tasse automobilistiche).
Tuttavia, nella norma manca qualsiasi esplicito riferimento alle pensioni, il che farebbe supporre non solo che i limiti indicati non siano ad esse applicabili ma, addirittura, che le pensioni non siano pignorabili per debiti originati dall'omesso o insufficiente versamento delle imposte sul reddito.
Curiosando nelle guide che Equitalia mette a disposizione al cittadino sul proprio sito, invece, si legge che nel caso di pignoramento di stipendio o pensione, la quota pignorabile procede per gradi per salvaguardare le necessità dei contribuenti con meno disponibilità economica. Si parte da un decimo per stipendi/pensioni fino a 2.500 euro, pertanto l’importo pignorabile è al massimo 250 euro al mese Se lo stipendio o la pensione sono più elevati, allora aumenta anche la quota pignorabile (un settimo per importi compresi tra 2.500 e 5.000 euro fino ad arrivare a un massimo di un quinto se si superano i 5 mila euro).
E meno male: quando la legge è poco chiara, il Concessionario della Riscossione si incarica di interpretarla. Complimenti!
Va comunque aggiunto che alcuni Tribunali (ad esempio quello di Parma) ritengono non applicabili alle pensioni la limitazione ad 1/10 (per importi fino a 2.500 euro) e ad 1/7 (per importi compresi tra 2.500 e 5.000 euro) della quota pignorabile a seguito di omesso ed insufficiente versamento di imposte e tributi dovuti allo Stato.
7 Aprile 2016 · Andrea Ricciardi
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